C.T.I. Mestre

art. 34 della Costituzione Italiana ” la scuola è aperta a tutti “

decreto interministeriale, Pubblica Istruzione-Salute sui nuovi criteri di presa in carico per l’integrazione scolastica,

Tratto da ” www.edscuola.it ”

Il 20 Marzo 2008 la Conferenza Stato-regioni ha espresso il parere favorevole al testo di un decreto interministeriale, Pubblica Istruzione-Salute sui nuovi criteri di presa in carico per l’integrazione scolastica, pervenendo così a sancire un’Intesa. Il documento d’Intesa è assai interessante fin dal titolo e dall’introduzione che sottolineano che esso è “finalizzato a stabilire modalità e criteri” per il coordinamento di tutti gli interventi delle diverse pubbliche istituzioni coinvolte, le quali “si impegnano a realizzare gli interventi di seguito descritti, prevedendo anche modalità di valutazione e monitoraggio”.

I 5 articoli in cui si sostanzia l’Intesa sono sinteticamente i seguenti:

1. L’art 1 prevede che la presa in carico del progetto d’integrazione si realizza tramite accordi di programma regionali, provinciali e territoriali,che necessitano di adeguate informazioni offerte agli alunni ed alle loro famiglie circa i percorsi da seguire. L’art 2 riguarda la certificazione delle disabilità e la valutazione delle capacità e potenzialità su cui intervenire.

Una prima novità riguarda la semplificazione amministrativa delle certificazioni, in quanto, per gli alunni già in carico al’ASL, basta la certificazione iniziale per l’iscrizione scolastica, evitando così le lungaggini previste dal dpcm n. 185/06, che quindi, per questo aspetto, viene modificato.

Solo per gli alunni che fanno il loro ingresso a scuola , privi di certificazione, si applica l’obbligo di una apposita certificazione che va effettuata secondo i criteri dell’ICD10 dell’OMS, da effettuarsi, di regola, non oltre la scuola dell’infanzia e Primaria, salvo disabilità sopravvenute.Ciò evita la strana lievitazione del numero di certificazioni nel passaggio dalla scuola primaria alla secondaria di secondo grado, assai raramente dovuta ad effettiva insorgenza di disabilità.Troppo spesso tali nuove certificazioni erano spiegabili con una incapacità del nuovo grado di scuola di prendersi in carico soggetti difficili.

2. L’art 2 descrive inoltre finalità e modalità di effettuazione della diagnosi funzionale, introducendo un’altra novità, l’abolizione del profilo dinamico funzionale ed il suo assorbimento nella diagnosi funzionale, in quanto la DF viene redatta, per l’individuazione delle professionalità e le risorse necessarie, anche con la presenza di un esperto in didattica speciale, nominato dall’Ufficio scolastico provinciale e(probabilmente insegnante specializzato) e la famiglia, sulla base dei criteri bio-psico-dinamici degli ICF dell’OMS.

La DF dovrà essere aggiornata nel passaggio da un grado all’altro di scuola, “obbligatoriamente, “come precisa l’art. 2.

3. L’art 3 concerne il PEI,Piano educativo personalizzato alla cui formulazione deve partecipare anche “l’intero Consiglio di classe”, E’ appena il caso di precisare che il PEI, dovendo essere redatto da tutti questi soggetti, non è ancora il progetto didattico personalizzato, ma il progetto di integrazione scolastica ed extrascolastica dell’alunno. Il piano degli studi personalizzato è predisposto , sulla base delle indicazioni del PEI, esclusivamente da tutti i docenti del consiglio di classe, come espressamente previsto dall’art 41 del decreto ministeriale n. 331/98.

Inoltre l’art 3 precisa i contenuti del PEI che riguardano gli interventi didattici, di riabilitazione e di socializzazione, in quanto formulato anche dalla famiglia e dagli operatori dell’ASL e degli enti localie prevede anche l’indicazione di tutte le risorse necessarie, quindi non solo le ore di sostegno, ma anche quelle eventuali di assistenza per l’autonomia e la comunicazione, di cui all’art 13 comma 3 L. n. 104/92, nonché, se necessaria, l’assistenza igienica dei collaboratori e delle collaboratrici scolastiche, il trasporto gratuito a scuola, l’eliminazione delle barriere architettoniche e senso percettive, ausilii e sussidi etc.

Si precisa che il PEI deve essere verificato ed eventualmente modificato durante l’anno ed “aggiornato all’inizio di ogni anno”. Nell’ultimo anno di ciascun ciclo di scuola il Dirigente deve concordare col Dirigente della nuova scuola scelta dall’alunno la continuità della presa in carico del progetto d’integrazione.

Nell’ultimo anno della scuola secondaria di primo grado deve essere avviato un periodo di orientamento alla scelta di un istituto di scuola superiore ed all’ultimo anno di scuola secondaria di secondo grado, è necessario che il Dirigente prenda accordi con i servizi di territorio per il possibile avvio ad attività di formazione professionale e lavorative e comunque di socializzazione, nel quadro dei servizi predisposti nei piani di zona.

Ciò dovrebbe evitare la richiesta di ripetenze nell’ultimo anno, dovute alla mancanza di sbocchi successivi alla scuola, che spesso la rendono un parcheggio, snaturandone le finalità di integrazione scolastica

Da quanto detto emerge con chiarezza che il PEI va redatto durante il periodo precedente la frequenza dell’alunno, onde consentire l’acquisizione programmata e preventiva delle risorse necessarie. Soccorre a tale interpretazione la nota ministeriale prot. n. 4798/05 che prevede l’obbligo di un periodo di programmazione del progetto d’integrazione all’inizio di ogni anno scolastico, proprio per rivedere definitivamente ed aggiornare la bozza di PEI effettuata in precedenza (Maggio o Giugno) in occasione della richiesta delle ore di sostegno in organico di fatto e delle altre risorse.

4. L’art 4 concerne le procedure di indicazione, proposta ed individuazione delle risorse umane e materiali necessarie. Il Gruppo di lavoro di istituto, di cui all’art 15 comma 2 L. n. 104/92 raccoglie tutti i PEI della scuola e propone all’Ufficio scolastico provinciale ed agli Enti locali presenti nel Piano di zona la richiesta delle risorse necessarie interne ed esterne alla stessa.

Importante l’affermazione che tutte le richieste alle diverse Amministrazioni vanno effettuate contestualmente e le risorse vanno programmate e fornite contemporaneamente.

5. L’art 5 riguarda l’assegnazione dei docenti per il sostegno. Anche qui è prevista una novità. Il contingente assegnato dall’Ufficio scolastico regionale ad ogni provincia viene assegnato a ciascun ambito territoriale coincidente con l’ambito del piano di zona. I docenti sia a tempo determinato che indeterminato vengono incardinati come sede a singole scuole-polo, a seconda della specificità di tipologie diverse di disabilità. Da esse i docenti vengono di anno in anno assegnati alle diverse scuole dell’ambito del piano di zona dove si iscrivono o continuano la frequenza gli alunni con disabilità. Ciò dovrebbe garantire una maggiore continuità didattica.

Bisognerà sapere quanti tipi di scuole-polo verranno attivati, ad es. solo per ciechi o sordi, oppure anche per autistici, cerebrolesi, Down etc? Data la novità, ciò sarà tutto da vedere.

L’Ufficio scolastico provinciale, avvalendosi della competenza degli Ispettori tecnici e dei referenti per l’integrazione scolastica provvedono all’individuazione di “indicatori di risultato ed alla valutazione dell’efficacia e dell’efficienza” dell’ integrazione scolastica realizzata.

Ciò significa che nulla è immutato circa la persistenza delle figure professionali citate, che però dovrebbero lavorare anche nell’ambito dei piani di zona, ad es. tramite la previsione, negli accordi di programma, di Gruppi interistituzionali di zona.

Osservazioni

In conclusione, il quadro delineato sembra logico, coerente e decisamente rispettoso dell’esigenza di rispondere alla qualità dell’integrazione scolastica, in un sistema istituzionale mutato, rispetto alla Legge-quadro n. 104/92, in quanto nella Premessa dell’Intesa sono richiamate espressamente il dpr n. 275/99 sull’autonomia scolastica, la L. n. 328/00 sui piani di zona e le modifiche costituzionali che hanno attribuito alle regioni una competenza legislativa quasi esclusiva in materia di organizzazione scolastica, sanitaria e dei servizi sociali.

Il nuovo quadro istituzionale, previsto dall’Intesa, potrà cominciare a funzionare solo dall’a.s. 2009/010. Infatti occorre, come prevede l’Intesa l’emanazione di un decreto interministeriale Pubblica Istruzione-tesoro per la quantificazione degli organici di diritto e di fatto per il sostegno.

Occorre inoltre che le regioni stipulino gli accordi di programma regionali e gli enti Locali promuovano a cascata gli accordi provinciali ad es. per le scuole secondarie di secondo grado, comunali, nei Comuni metropolitani, per le scuole del primo ciclo e nell’ambito dei piani di zona per il coinvolgimento anche delle scuole singole o, meglio, in rete.

Le Associazioni debbono darsi da fare per sollecitare la stipula degli accordi di programma regionali per poi passare ai successivi. I modelli possono essere costituiti dall’Accordo regionale del Lazio del Marzo 2008 e del Municipio XII di Roma della fine del 2007.

Roma 7/04/08

Salvatore Nocera
Responsabile del Setore giuridico
dell’Osservatorio scolastico dell’AIPD sull’integrazione scolastica

3 Commenti »

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3 Risposte a “decreto interministeriale, Pubblica Istruzione-Salute sui nuovi criteri di presa in carico per l’integrazione scolastica,”

  1. 1

    Francesco dice:

    l’art 5 mi lascia molto perplesso: quale beneficio può trarre l’integrazione da queste disposizioni… chi le ha scritte non ha minimamente la percezione del lavoro che svolge il docente di sostegno che non solo deve essere uno specialista ma anche professioniusta e quindi conoscere bene la realtà del territorio e della scuola in cui opera. Conoscenza che prevede l’accoglienza dell’allievo nel passaggio di ordine di scuola, conoscenza fatta di incontri con i docenti della scuola di provenienza e di qella attuale, con i servizi, con i familiari, con le strutture e i materiali a disposizione nella scuola e nel territorio . Tutto ciò prevede la stabilità della permanenza nella stessa scuola del docente di sostegno per un tempo adeguato che non può certo esaurirsi in una assegnazione di anno in anno, anche prevedendo la continuità didattica fino alla fine del ciclo di studi.
    Tutto ciò va contro invece alla concezione di organico funzionale che garantirebbe la possibilità di una vera integrazione. fatta anche di relazioni tra docenti, tra docenti e personale ATA così come prevedono queste norme il docente di sostegno sarebbe sempre un estraneo alla istituzione scolastica cui verrebbe assegnato, uno che passa di li e cista uno o due o tre anni e poi se ne va….. Eppoi leggo …”è appena il caso di ricordare che il PEI….Inoltre l’art 3 precisa i contenuti del PEI che riguardano gli interventi didattici, di riabilitazione e di socializzazione, in quanto formulato anche dalla famiglia e dagli operatori dell’ASL e degli enti locali“…. IL PEI formulato anche dagli operatori dell’ASL e dagli enti locali??????? Forse dovrebbe sulla carta … ma nella pratica, almeno nella nostra zona non solo il Pei molto spesso lo redige unicamente il docente di sostegno con la più o meno sbadata approvazione del C.di Classe quando va bene…. ma non si parla di PDF e in molti casi manca proprio la Diagnosi Funzionale. Allora invece di mettere in piedi accordi , Intese tra soggetti che dovrebbero regolamentare l’integrazione, probabilmente rappresentate ,purtroppo da non addetti ai lavori che non vivono la realtà a volte drammatica dell’integrazione, perchè non ascoltare la voce di chi ci lavora?
    Inoltre…: “I docenti sia a tempo determinato che indeterminato vengono incardinati come sede a singole scuole-polo, a seconda della specificità di tipologie diverse di disabilità.” quale è il significato di tale frase? I docenti di sostegno da parecchi anni hanno titolo polivalente e quindi dove sta questa “specificità”? Ci saranno le scuole -polo per i sensoriali? per i Motori? Per gli Psicofisici? Ma per piacere invece di andare alla radice dei problemi che riguardano concretamente l’integrazione si pensa a questa alzata di genio!!
    E mi fa specie che una persona che stimo molto come il dott. Nocera dia un parere tutto sommato favorevole…. MAH

  2. 2

    admin dice:

    Vista l’amarezza di Francesco, che in parte condivido cerco di fare un pò di chiarezza riportando un post di Jacopo Balocco comparso tempo fa su dw-handicap, un forum “storico” dei docenti di sostegno:

    DISABILITÀ
    16.2421/03/2008
    Fish: ”Integrazione a scuola, bene Stato-Regioni, ma troppi docenti
    precari”
    Parere positivo del vicepresidente Salvatore Nocera sull’introduzione di
    un’unica scuola-polo per distretto che funga da quartier generale per tutti
    gli insegnanti di sostegno. ”Ma il problema vero - dice - è il precariato e
    la formazione”
    ROMA - Una novità positiva quella della scuola-polo presso la quale saranno
    titolari tutti gli insegnanti di sostegno di un distretto, ma il problema
    vero riguarda il precariato, la formazione e l’aggiornamento di tutti i
    docenti, quelli di sostegno ma anche i curriculari. Salvatore Nocera,
    vicepresidente Fish (Federazione italiana superamento handicap) accoglie
    così la notizia del via libera della Conferenza Stato Regioni all’intesa
    sulle modalità e i criteri per l’accoglienza scolastica e la presa in carico
    degli alunni con disabilità: in essa si prevede fra l’altro che gli
    insegnanti di sostegno siano posti in carico ad una unica scuola polo del
    territorio, nella quale sarebbero tutti considerati titolari, e da lì poi
    assegnati alle singole scuole, salvaguardando possibilmente la continuità
    didattica.
    “Si tratta - afferma Nocera - della volontà di creare una task force presso
    il distretto socio sanitario di base, che coincide grosso modo con il
    vecchio distretto scolastico: una novità positiva soprattutto perché le
    assegnazioni nelle varie scuole della zona saranno decise anche in base alle
    singole tipologie di minorazione: i bisogni di un cieco non sono quelli di
    un sordo, di un bambino autistico, e così via”. Il problema però da questo
    punto di vista, secondo il vicepresidente Fish, è la formazione: “Gli
    insegnanti di sostegno non solo non hanno in genere una specializzazione
    specifica, ma sono carenti anche per quella generale: corsi appositi furono
    organizzati dall’amministrazione a partire dal 1997, ma prima il governo
    Berlusconi, dal 2001 in avanti, e poi il governo Prodi hanno scelto di non
    finanziarli”.
    L’altro grosso problema, che incide pesantemente sulla qualità dell’integrazione
    degli studenti disabili, riguarda il precariato degli insegnanti. “I posti
    in organico di diritto - afferma Nocera - sono oggi circa 48mila a fronte di
    186mila alunni disabili: ogni anno, con il piano del Ministero previsto da
    qui al 2011, saranno messi in ruolo circa 8mila insegnanti, ma questo non
    basterà a coprire la falla fra organico di diritto e di fatto”. Ciò
    significa che, se al momento i precari fra i 93mila insegnanti di sostegno
    in servizio sono circa 40mila, anche fra tre anni ne rimarranno comunque
    15mila circa: “Fra questi - continua Nocera - una buona fetta non ha la
    specializzazione: va bene che, di diritto o di fatto, l’insegnante di
    sostegno è garantito, ma se non è specializzato cosa ce ne facciamo?”. Per
    il vicepresidente Fish insomma se l’obiettivo primario è di eliminare la
    precarietà e la mancanza di continuità didattica, l’avvento della filosofia
    della scuola-polo è positivo, ma rappresenta solo un passo “di fronte ad una
    marea di problemi”. (ska)
    © Copyright Redattore Sociale
    Renato

  3. 3

    admin dice:

    Ancora…. sempre Jacopo Balocco su DW-Handicap:

    DISABILITA’
    15.0621/03/2008
    Scuola, accordo Stato-Regioni per l’accoglienza dei disabili
    Roma - La Conferenza unificata ha sancito ieri l’intesa raggiunta fra il
    governo, le Regioni e gli Enti locali sulle modalita’ ed i criteri per
    l’accoglienza scolastica e la presa in carico dell’alunno con disabilita’.
    Accettando la richiesta presentata dal ministero della Pubblica istruzione
    e, sulla base di un articolato documento elaborato con i contributi del
    ministero della Salute, dei rappresentanti delle istituzioni pubbliche
    interessate e delle associazioni, prende cosi’ avvio un processo di
    revisione e di razionalizzazione della integrazione, scolastica e sociale,
    dell’alunno con disabilita’. Intesa che potra’ poi attuarsi in modo
    peculiare regione per regione. L’accordo stipulato consente, quindi, di
    armonizzare i provvedimenti emanati sulla base delle rispettive legislazioni
    e finalizzarli al raggiungimento di posizioni unitarie e di obiettivi
    comuni, ovviamente nel rispetto delle legislazioni regionali e delle
    relative competenze. Su queste basi si avvia una riflessione, che partendo
    dai processi di integrazione scolastica, porta a migliorare le
    interrelazioni tra tutte le istituzioni coinvolte.(DIRE)
    © Copyright Redattore Sociale
    Renato

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